Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero”
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
Vini rossi:
“Roero”;
“Roero” riserva;
Vini bianchi:
“Roero” o “Roero” Arneis;
“Roero” riserva o “Roero” Arneis riserva;
“Roero” spumante o “Roero” Arneis spumante.
Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero” riserva sono ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte (Allegato 1).
2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” o “Roero” Arneis anche riserva e spumante sono ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Arneis: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte (Allegato 1).